D.M. 23/1/2015, RECANTE “MODALITÀ E TERMINI PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”, COME MODIFICATO DAL D.M. 20/2/2015
CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 1 DEL 9/2/2015
CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 6 DEL 19/2/2015
L’imposta sul valore aggiunto è versata dalle pubbliche amministrazioni per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei loro confronti, per i quali queste non siano debitori d’imposta (ossia per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile). Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica:
– agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni sia in ambito non commerciale (ossia nella veste istituzionale), sia effettuati nell’esercizio di attività d’impresa;
– alle operazioni documentate mediante fattura emessa dai fornitori. Art. 1 e circolare n. 1/2015
Devono ritenersi escluse le operazioni (ad es, piccole spese dell’ente pubblico) certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale ovvero anche non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi.
Ambito soggettivo
Le amministrazioni pubbliche destinatarie della disciplina della scissione dei pagamenti sono:
- Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
- enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi costituiti;
- Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.);
- Unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- istituti universitari;
- aziende sanitarie locali;
- enti pubblici che sono subentrati ai soggetti del servizio sanitario nazionale nell’esercizio di funzioni amministrative e tecniche;
- enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera;
- enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (I.R.C.C.S.);
- enti pubblici di assistenza e beneficenza, ossia, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
- enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).
Per ragioni di semplicità operativa e per dare maggiori elementi di certezza agli operatori (sia ai fornitori che agli stessi enti pubblici acquirenti) può essere utile avvalersi, al fine di una più puntuale individuazione dei soggetti pubblici destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti, dell’ausilio dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. IPA), consultabile alla pagina http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php.
Il fornitore, pertanto, potrà verificare direttamente nell’anagrafica dell’IPA la categoria di appartenenza e i riferimenti dell’ente pubblico acquirente.
Sono esclusi gli enti previdenziali privati o privatizzati, aziende speciali (ivi incluse quelle delle CCIAA) e enti pubblici economici. Devono, inoltre, ritenersi esclusi gli Ordini professionali, gli Enti ed istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, le Autorità amministrative indipendenti (quale, ad esempio, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM), le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), gli Automobile club provinciali, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO).
In caso di dubbi laddove, in relazione a taluni enti, dovessero permanere dei dubbi sull’applicabilità del meccanismo della scissione dei pagamenti, l’operatore interessato potrà inoltrare specifica istanza di interpello all’Agenzia delle entrate.
Art. 2
I soggetti passivi dell’IVA:
- che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti della PA, emettono la fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti”;
- non sono tenuti al pagamento dell’imposta e operano la registrazione delle fatture emesse ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 633/1972 senza computare l’imposta ivi indicata nella liquidazione periodica.
Art. 3
L’imposta diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi. Tuttavia, l’amministrazione acquirente può optare per l’esigibilità anticipata al momento della ricezione della fattura. Per espressa previsione normativa, nella vigenza del meccanismo della scissione dei pagamenti, il regime dell’IVA a esigibilità differita (c.d. Iva in sospeso enti pubblici) non è più applicabile.
Art. 4
Il versamento dell’IVA dovuta è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le seguenti modalità:
a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d’Italia, tramite modello “F24 Enti pubblici”;
b) per le pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane, mediante versamento unificato di cui all’art. 17 del D.lgs. n.241/1997;
c) per le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), direttamente all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203.
Le pubbliche amministrazioni possono, in ogni caso, effettuare, entro la scadenza, distinti versamenti per l’IVA dovuta così come segue:
a) in ciascun giorno del mese, relativamente al complesso delle fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
b) relativamente a ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile. Disposizioni per le pubbliche amministrazioni soggetti passivi dell’IVA
Art. 5
Le pubbliche amministrazioni che rivestono la qualità di soggetto passivo Iva e che hanno effettuato acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, devono versare la relativa imposta facendo partecipare la medesima alla liquidazione periodica del mese o del trimestre in cui si verifica l’esigibilità della medesima, previa registrazione della fattura nel registro di cui agli artt. 23 o 24 del D.P.R. n. 633/1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente.
Art. 7
Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni generali in materia di Iva per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate nei confronti delle PA per le quali queste ultime sono debitori d’imposta. A titolo meramente esemplificativo, la relazione illustrativa cita, al riguardo, le seguenti ipotesi:
- PA che acquista nell’esercizio d’impresa beni o servizi da un soggetto non stabilito nel territorio dello Stato (si applica in tal caso il meccanismo dell’inversione contabile generalizzata di cui all’art. 17, co.2, del D.P.R. n. 633/1972);
- PA che acquista nell’esercizio d’impresa rottami di ferro (si applica in tal caso il meccanismo dell’inversione contabile interna di cui all’art.74, co.7, del D.P.R. n.633/1972);
- PA non soggetto passivo, identificato agli effetti dell’IVA, che effettua acquisti intracomunitari di beni oltre la soglia di 10.000 euro annui (le fatture sono da registrarsi ai sensi dell’art. 47, co. 3, del D.L. n. 331/1993 e la relativa IVA va versata ai sensi dell’art. 49 dello stesso decreto).
Art. 8. modificato dal D.M. 20/2/15
In attuazione a quanto prescritto dall’art. 1, co. 630, della legge di stabilità 2015 i soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 sono inclusi fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell’IVA sono eseguiti in via prioritaria ai sensi dell’art. 38-bis, co. 10, del D.P.R. n. 633/1972. Il D.M. 20/2/15 ha escluso che tali soggetti, al fine di ottenere la liquidazione dei rimborsi in via prioritaria, debbano soddisfare le condizioni previste dall’art. 2 del D.M. 22/3/07, ossia:
a) esercizio dell’attività da almeno 3 anni;
b) eccedenza detraibile richiesta a rimborso d’importo pari o superiore a 10.000 euro in caso di richiesta rimborso annuale ed a 3.000 euro in caso di richiesta di rimborso trimestrale;
c) eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.
Art. 9
Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall’1/1/15, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifica successivamente alla stessa data. Tuttavia, fino all’adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni centrali dello Stato, e in ogni caso non oltre il 31/3/15, viene previsto che le amministrazioni accantonino le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta; detto versamento deve comunque avvenire entro il 16/4/15.
Notifica alla Commissione – Art. 1, co.632, legge n.190/2014 (Stabilità 2015) e Circolare n.1/2015
Il Dipartimento delle finanze ha inoltrato alla Commissione europea la richiesta di una misura di deroga ai sensi dell’art. 395 della direttiva 2006/112/CE che autorizzi l’Italia ad adottare lo split payment. Nelle more del rilascio della misura di deroga da parte del Consiglio dell’Unione europea, la disciplina trova comunque applicazione per le operazioni per le quali l’imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dall’1/1/15.
Circolare n.1/2015
Ove le pubbliche amministrazioni, dopo l’1/1/15, abbiano corrisposto al fornitore l’IVA ad esse addebitata in relazione ad operazioni fatturate a partire dalla medesima data e, a sua volta, il fornitore abbia computato in sede di liquidazione, secondo le modalità ordinarie, l’imposta incassata dalle pubbliche amministrazioni, non occorrerà effettuare alcuna variazione. Ove il fornitore abbia erroneamente emesso fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, lo stesso dovrà correggere il proprio operato ed esercitare la rivalsa nei modi ordinari. In tal caso le pubbliche amministrazioni dovranno corrispondere al fornitore anche l’IVA relativa all’operazione ricevuta.
Split payment e regimi speciali Iva
Il meccanismo non trova applicazione in relazione alle operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie (es. regime del margine, agenzie di viaggio, regime di franchigia delle piccole imprese, regime del MOSS).
Split payment e regolarizzazioni
Fermo restando il versamento dell’imposta addebitata in fattura secondo le regole proprie dello split payment, nell’ipotesi in cui le pubbliche amministrazioni ricevano una fattura indicante l’IVA in misura inferiore a quella dovuta, per acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio di un’attività commerciale, le stesse dovranno fare ricorso alla procedura di regolarizzazione di cui all’art. 6, co. 8, D.lgs. n.471/1997 (autofattura e comunicazione all’Agenzia delle entrate) e, quindi, l’imposta oggetto di regolarizzazione dovrà essere corrisposta con le modalità previste da tale procedura.
Split payment e ritenute
La norma sullo split payment esclude da questa modalità di versamento dell’Iva i compensi per prestazioni di servizi “assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito”; con tale espressione ha chiarito l’Agenzia delle entrate, si è voluto fare riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto.