Regime forfetario: novità della Stabilità 2016

La Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – commi da 111 a 113) ha apportato significative novità al regime forfetario che era stato introdotto dal 1° gennaio 2015 dalla Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014).

NB: dal 1° gennaio 2016 vi è l’abrogazione del regime dei minimi (di cui all’art. 27 del DL n. 98/2011) rimanendo in vita unicamente il regime forfetario. Si ricorda che in tema di minimi il Milleproroghe (legge 27 febbraio 2015, n. 11) aveva esteso per tutto il 2015 (quindi, l’opzione potrà essere effettuata, come termine ultimo, entro il 30 gennaio 2016) la possibilità di aderire al regime dei minimi disciplinato dagli artt. 27, commi 1 e 2 del DL 6 luglio 2011, n. 98. Inoltre, i soggetti che sono “minimi” al 31 dicembre 2015 potranno continuare a fruire del regime di vantaggio fino alla sua naturale scadenza 5 anni ovvero limite più ampio fino al 35° anno di età.

NOVITÀ DEL REGIME FORFETARIO
La Legge di Stabilità 2016, con effetto 1° gennaio 2016, ha apportato, al regime forfetario, le seguenti novità:

aumento di Euro 10.000 del limite di ricavi/compensi per l’accesso/permanenza al regime forfetario per tutte le attività; con riferimento, invece, alle categorie professionali tale limite dovrebbe passare dagli attuali 15.000 a Euro 30.000 (infatti, è stato modificato l’allegato n. 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 – si veda tabella che segue). Tali nuove soglie andranno prese a riferimento dal 1° gennaio 2016, in sede di primo accesso al regime forfetario, nonché al fine di valutare la permanenza in tale regime. Molti operatori si stanno chiedendo se i contribuenti in regime forfetario che nel 2015 hanno percepito ricavi/compensi superiori agli attuali limiti, ma non superiori a quelli che saranno introdotti dalla Legge di Stabilità 2016, potranno rimanere in tale regime. Si pensi ad esempio ad un professionista in regime forfetario nel 2015 (limite attualmente fissato in Euro 15.000), che al 1° gennaio 2016 verificherà di aver percepito, nell’anno d’imposta precedente, Euro 25.000 di compensi. Tale soggetto potrà continuare ad applicare il regime forfetario, considerato che il nuovo limite sarà pari ad Euro 30.000, oppure ne uscirà in considerazione del fatto che l’art. 1 comma 71 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 stabilisce che “il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54”, tra cui quella relativa al limite di ricavi o compensi. Nel caso precedentemente rappresentato non dovrebbe esserci la fuoriuscita dal regime in considerazione del fatto che l’accertamento delle condizioni per la permanenza nello stesso è condotta ad inizio 2016, raffrontando, tra l’altro, il complesso dei ricavi e compensi percepiti del 2015 (dato anno precedente) con i limiti vigenti al momento della verifica stessa. Conseguentemente, nell’esempio affrontato il professionista dovrebbe poter rimanere nel regime forfetario anche nel 2016 in quanto i compensi percepiti nell’anno precedente (2015) non superano la soglia di Euro 30.000. A tali conclusioni, ancorché una conferma ministeriale risulta opportuna/necessaria, si perviene anche da un precedente ministeriale e per meglio dire la CM n. 80 del 24 agosto 2001. Infatti, in tale documento di prassi l’Agenzia delle Entrate, con riferimento all’incremento dei limiti di accesso alla contabilità semplificata, aveva chiarito che i nuovi limiti decorrevano “dal periodo d’imposta in corso alla data del 28 giugno 2001, coincidente con quella di entrata in vigore del DPR n. 222 del 2001”;
eliminazione del requisito della prevalenza dell’attività professionale o d’impresa rispetto a quella di lavoro dipendente o assimilato, eventualmente svolta. Ora la Legge di Stabilità 2016 prevede che l’accesso al regime sia precluso ai soggetti che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati di ammontare superiore ad Euro 30.000. La verifica di tale limite non è necessaria se il rapporto di lavoro è cessato;
riduzione dell’aliquota d’imposta dal 15% al 5% per i primi cinque anni d’imposta sempre che risultino rispettate le seguenti condizioni:
– il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
– l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
– qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di fatturato previsti per l’accesso al regime.Si fa presente che la riduzione in esame torna applicabile alle persone fisiche che iniziano una nuova attività economica ed avrà effetto con riguardo ai periodi d’imposta 2016, 2017, 2018 e 2019 ed è, altresì, applicabile anche nei confronti dei soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso del 2015 avvalendosi del regime forfetario;
modifica dell’agevolazione contributiva. Più nel dettaglio è stata modificata prevedendo, in luogo dell’esonero dal minimale contributivo, una riduzione pari al 35% della contribuzione (ordinaria) INPS dovuta ai fini previdenziali, fermo restando il meccanismo di accredito contributivo secondo le regole della Gestione Separata.

CODICI ATECO 2007
La tabella sottostante riporta i limiti dei ricavi/compensi e i coefficienti di redditività sulla base delle novità introdotte dalla Stabilità 2016

Gruppo di settore ATECO 2007 Limite dei ricavi ovvero compensi (valori in Euro) Coefficiente di redditività
Industrie alimentari e bevande (10-11) 45.000 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 50.000 40%
Commercio ambulante prodotti alimentari e bevande 47.81 40.000 40%
Commercio ambulante altri prodotti 47.82 – 47.89 30.000 54%
Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 25.000 86%
Intermediari del commercio 46.1 25.000 62%
Attività dei servizi i alloggio e di ristorazione (55 – 56) 50.000 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) 30.000 78%
Altre attività (01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08- 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 –
80- 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)
30.000 67%