ESTENSIONE DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DELL’ANNO 2017
I commi 109 e 110 estendono alle assunzioni a tempo indeterminato dell’anno 2017 l’esonero contributivo – introdotto per il 2016 dai commi 83 e 84 del provvedimento in esame (alle cui schede si rimanda) – ai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L’estensione dell’incentivo è tuttavia condizionata alla ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati, da effettuarsi entro il 31 marzo 2016.
PROROGA ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
I commi da 178 a 81 prevedono la proroga dello sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel 2016, consistente nell’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di 3.250 euro su base annua, per un massimo di 24 mesi.
PROMOZIONE DEL WELFARE AZIENDALE E L’INCENTIVAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA
Viene introdotta una disciplina tributaria specifica per la promozione del welfare aziendale e l’incentivazione della contrattazione collettiva decentrata, consistente nell’applicazione, per i soggetti con reddito da lavoro dipendente fino a 50.000 euro, di una imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 10% entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, in relazione alle somme e ai benefit corrisposti per incrementi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.(commi da 185 a 191)
COMPUTO CONGEDO DI MATERNITÀ PER I PREMI DI PRODUTTIVITÀ
Il comma stabilisce che il periodo obbligatorio di congedo di maternità è computato ai fini della determinazione dei premi di produttività.(comma 183)
CONGEDO DI PATERNITÀ
Viene prorogata al 2016 la nuova disciplina del congedo di paternità, elevando da uno a due giorni quello obbligatorio. (comma 205)
BORSE DI STUDIO FIGLI DELLE VITTIME DEL TERRORISMO
Il dispositivo autorizza a decorrere dal 2016 un incremento di spesa pari a 250 mila euro annui per borse di studio riservate a coloro che hanno subito un’invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.(comma 255)
CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ ESPANSIVI
Il comma integra l’art. 41 del decreto legislativo n.148 del 2015 in materia di contratti di solidarietà espansivi (ossia contratti aziendali che prevedano una riduzione stabile dell’orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale). Si stabilisce che i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà, possano versare la contribuzione a fini pensionistici correlata alla retribuzione persa (sempre che questa non venga già riconosciuta dall’INPS), relativamente ai lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro (con esclusione, in questo caso, dei benefici contributivi previsti dalla normativa vigente).(comma 285)
RIFINANZIAMENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA
Viene disposto il rifinanziamento di 250 milioni di euro (per l’anno 2016), degli ammortizzatori sociali in deroga (di cui 18 milioni per il settore della pesca) (commi 304 e 307)
CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ
Il comma 305 precisa l’ambito di applicazione della disposizione (articolo 46, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015) che prevede l’abrogazione, dal 1° luglio 2016, delle disposizioni concernenti i contratti di solidarietà stipulati dalle imprese che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge n. 726 del 1984 (imprese industriali, aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, aziende esercenti attività commerciale, giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa e, a determinate condizioni, imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale). Si stabilisce che il contributo dovuto per un massimo di due anni alle suddette imprese (pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario) si applica nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2016 (a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione):
- in caso di contratti collettivi aziendali stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, per tutta la durata stabilita negli accordi;
- negli altri casi, fino al 31 dicembre 2016.
LAVORATORI IN MOBILITÀ ED ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ
Il comma 306 prevede la possibilità per le PP.AA. di avvalersi di lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro o sottoposti a procedure di mobilità per lo svolgimento di attività di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza. La norma riproduce sostanzialmente il contenuto dell’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 limitandosi ad estendere anche ai lavoratori in mobilità la possibilità di essere utilizzati per lo svolgimento di tali attività.
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Si prevede il prolungamento, a tutto il 2016, dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione e dell’integrazione salariale per i contratti di solidarietà stipulati da aziende artigiane 8COMMI DA 308 A 310)
CONTRIBUTO SOCIETÀ ITALIA LAVORO SPA
Viene prorogato per il 2016 il contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il funzionamento di Italia Lavoro Spa, nel limite di 12 milioni di euro.(COMMA 311)