E’ stata pubblicata il 31 ottobre dalla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la circolare n. 17 del 31 ottobre 2018, che fornisce le prime indicazioni interpretative sulla nuova disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e somministrazione di lavoro dopo le modifiche introdotte dal Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96. Ricordiamo che la disciplina è pienamente in vigore da ieri 1 novembre dopo il periodo transitorio relativo alla durata massima e alle causali per rinnovi e proroghe dei contratti stipulati prima del 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del decreto.
Tra le specificazioni fornite dal documento di prassi segnaliamo in particolare :
In tema di “causale” obbligatoria quando la durata del contratto supera il periodo di 12 mesi, si sottlinea che va inserita anche quando il superamento avviene a seguito di proroga di un contratto originariamente inferiore ai 12 mesi.
La causale è obbligatoria anche nelle ipotesi in cui non è richiesto dal decreto-legge n. 87, se il datore di usufruire dei benefici previsti da altre disposizioni di legge (ad esempio per gli sgravi contributivi decreto legislativo n. 151 del 2001, per la sostituzione di lavorartici e lavoratori in congedo
Nel conteggio dei mesi si deve tener conto della DURATA complessiva dei rapporti di lavoro a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, considerando sia la durata di quelli già conclusi, sia la durata di quello che si intende prorogare.
In tema di applicabilità della CONTRATTAZIONE COLLETTIVA viene chiarito che le previsioni contenute nei CCNL stipulati prima del 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del decreto, su una durata massima dei contratti a termine pari o superiore ai 36 mesi, mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza dell’accordo collettivo.
AUMENTO ADDIZIONALE: Come noto il decreto dignità ha anche previsto l’aumento della contribuzione addizionale già fissata per i contratti a termpo determinato al 1,4 % della retribuzione imponibile. Si precisa che al primo rinnovo la misura ordinaria dell’1,4% andrà incrementata dello 0,5%. In tal modo verrà determinata la nuova misura del contributo addizionale cui aggiungere nuovamente l’incremento dello 0,5% in caso di ulteriore rinnovo. Analogo criterio di calcolo dovrà essere utilizzato per eventuali rinnovi successivi, avuto riguardo all’ultimo valore base che si sarà venuto a determinare .
Altra specificazione importante è che la maggiorazione non si applica in caso di proroga ma solo nei casi di rinnovo
SOMMINISTRAZIONE : La circolare fornisce una indicazione importante sul tema del limite temporale di utilizzo del contratto a termine che somma la durata sia dei r contratti diretti che i contratti di somministrazione tra l’azienda e il lavoratore, utilizzato con la stessa qualifica e mansione. Si specifica che il limite massimo di 24 mesi va conteggiato tenendo conto di tutti i rapporti di lavoro intercorsi , anche prima dell’entrata in vigore del Decreto Dignità.
Infine si conferma anche per la somministrazione :
la “facoltà per la contrattazione collettiva di individuare percentuali diverse, per tenere conto delle esigenze dei diversi settori produttivi” per cui i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza del contratto collettivo.
Il limite percentuale del 30% trova applicazione per ogni nuova assunzione a termine o in somministrazione avvenuta a partire dal 12 agosto 2018. Pertanto, qualora presso l’utilizzatore sia presente una percentuale di lavoratori, a termine e somministrati a termine con contratti stipulati in data antecedente al 12 agosto 2018, superiore a quello fissato dalla legge, i rapporti in corso potranno continuare fino alla loro iniziale scadenza e non sarà possibile effettuare nuove assunzioni né proroghe per i rapporti in corso fino a quando il datore di lavoro o l’utilizzatore non rientri entro i nuovi limiti.
Continuano a rimanere esclusi dall’applicazione dei predetti limiti i lavoratori somministrati a tempo determinato che rientrino nelle categorie richiamate all’articolo 31, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 (quali, ad esempio i disoccupati che fruiscono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, soggetti svantaggiati o molto svantaggiati).
Fonte: fisco e Tasse