L’INPS ha rilasciato la circolare 45 del 2019 con la quale introduce una piccola rivoluzione in ambito di assegni familiari; dal 1° aprile 2019 infatti la domanda di ANF non potrà più essere presentata in modalità cartacea al datore di lavoro, ma direttamente all’INPS in modalità telematica.
Si tratta di una novità di assoluto rilievo, dato che la domanda di assegno per il nucleo familiare cartacea, sarà superata da una più snella domanda telematica da presentare online o tramite patronato. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa prevede la circolare INPS 45/2019 partendo dalla disciplina di riferimento per passare poi alle indicazioni operative per lavoratori e datori di lavoro.
Sommario
1 Dagli assegni familiari all’assegno per il nucleo familiare
2 Domanda di Assegni Familiari: dall’1 aprile solo online e direttamente all’INPS
2.1 Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare
2.2 Domanda di ANF lavoratori dipendenti agricoltura
2.3 Domanda per lavoratori di ditte cessate e fallite
3 Calcolo e pagamento degli assegni familiari
4 Istruzioni per i datori di lavoro
5 Istruzioni per i lavoratori per ricevere gli ANF dal 1° luglio 2019
Dagli assegni familiari all’assegno per il nucleo familiare
In gergo il termine più usato per indicare questo sostegno economico per i lavoratori è assegno familiare, anche se tecnicamente si parla di assegno per il nucleo familiare. Ma c’è un fondamento dietro questa dicitura, infatti il fondamento si trova nel D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (Testo Unico sugli assegni familiari); la disciplina attuale è invece regolata dall’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 il quale ne ha anche sostituito il nome in assegno per il nucleo familiare o ANF.
La nuova denominazione serve anche a distinguere questa misura dagli assegni familiari e maggiorazioni di pensione per tutti i soggetti esclusi dalla normativa degli ANF (es. pensionati da lavoro autonomo, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).
Per questo motivo per comodità continuiamo ad usare il termine improprio di assegni familiari, pur riferendoci agli assegni per il nucleo familiare.
Domanda di Assegni Familiari: dall’1 aprile solo online e direttamente all’INPS
Come anticipato in premessa la domanda di assegni familiari è stata finalmente telematizzata per tutti i dipendenti del settore privato non agricolo. Ciò significa che dal 1° aprile 2019 i lavoratori non dovranno più presentare la domanda cartacea al datore di lavoro. Il lavoratore dovrà infatti presentare la domanda direttamente all’INPS attraverso i seguenti canali telematici:
online: nell’area riservata del cittadino, accedendo con le proprie credenziali PIN INPS, oppure con SPID (di secondo livello) o CNS;
tramite patronato o altri intermediari dell’Istituto.
Il modulo da compilare è sempre lo stesso, parliamo del modello ANF/Dip SR16, solo che non si dovrà più stampare e consegnare al datore di lavoro, ma si dovrà compilare telematicamente.
Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare
Ove previsto dalla normativa il lavoratore dovrà presentare altresì il modulo di Autorizzazione ANF modello ANF 42. Una volta accolta la richiesta l’INPS genera il modello ANF 43 valido ai fini della corresponsione degli Assegni per il nucleo familiare.
Domanda di ANF lavoratori dipendenti agricoltura
Nulla cambia per la domanda di Assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI). Questi potranno continuare a compilare il modello ANF/DIP (SR16) cartaceo e consegnarlo al datore di lavoro.
Domanda per lavoratori di ditte cessate e fallite
In caso di lavoratori di ditta cessata o fallita la domanda si dovrà presentare on line all’INPS nel limite della prescrizione quinquennale.
La domanda in questo caso può essere presentata oltre che via web e presso i patronati anche tramite il contact center integrato INPS 803164 da fisso o 06164164 da mobile.
Calcolo e pagamento degli assegni familiari
Una volta presentata la domanda all’INPS, l’Istituto calcolerà l’importo secondo i consueti parametri:
composizione del nucleo familiare
e redditi complessivi.
Quindi informerà il datore di lavoro, comunicandogli l’importo massimo spettante di assegno giornaliero e mensile.
Sarà poi il datore di lavoro che si occuperà del calcolo dell’assegno spettante e provvederà poi al pagamento in busta paga, scomputando poi l’importo dal DM10. Non cambia quindi la modalità di calcolo degli assegni familiari e il pagamento degli stessi.
Istruzioni per i datori di lavoro
Come accennato sopra i datori di lavoro del settore privato non agricolo non dovranno più occuparsi di raccogliere le domande di assegni familiari all’assunzione del dipendente o entro il 30 giugno di ogni anno. Dal 1° aprile 2019 la domanda di ANF viene presentata dal dipendente all’INPS, il quale effettua il calcolo e rende disponibile l’importo in una apposita area del sito. A questo punto il datore di lavoro recupera il dato e lo elabora mensilmente nel cedolino paga, pagando la somma stabilita e recuperando la somma come di consueto dal DM10.
Le domande cartacee in corso e per quelle presentate in modalità cartacea fino al 31 marzo 2019 hanno validità fino al 30 giugno di quest’anno. Il datore di lavoro dovrà quindi continuare a comportarsi come sempre, almeno fino alla loro naturale scadenza.
Istruzioni per i lavoratori per ricevere gli ANF dal 1° luglio 2019
Per poter ricevere regolarmente gli ANF dal 1° luglio 2019 tutti i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo dovranno fare la domanda di assegni familiari telematica secondo le modalità su descritte.