L’ACCONTO IVA

 

Introduzione

 

 

Entro il prossimo 27 Dicembre deve essere versato l’acconto IVA per il 2017, utilizzando uno dei tre metodi di calcolo alternativi:

  • il metodo storico;
  • il metodo previsionale;
  • il metodo della liquidazione intermedia o analitica al 20 dicembre.

Nella nostra consueta rubrica “Il sapere per fare” facciamo un riepilogo sulle regole di determinazione dell’acconto, ricordando fin d’ora che l’acconto non è dovuto qualora risulti di importo inferiore a 103,29 Euro.

 

 

Indice delle domande

 

  1. Quali sono i soggetti tenuti al pagamento dell’acconto IVA?
  2. Quali sono i metodi per calcolare l’acconto Iva?
  3. Come funziona il metodo storico?
  4. Cosa succede se durante l’anno è variata la periodicità di liquidazione?
  5. Come funziona il metodo previsionale?
  6. Come funziona il metodo analitico?
  7. L’acconto deve essere poi scomputato?
  8. Come calcolano l’acconto le A. e le società soggette allo split payment?
  9. E’ dovuto l’acconto in caso di procedure concorsuali?
  10. Come calcolano l’acconto i soggetti che tengono contabilità separate?
  11. Come si calcola l’acconto in caso di operazioni straordinarie?
  12. Come si versa l’acconto IVA?
  13. Cosa succede in caso di mancato pagamento?

Domande e risposte

 

 

D.1 Quali sono i soggetti tenuti al pagamento dell’acconto Iva?

 

R.1 Sono tenuti al versamento dell’acconto Iva i contribuenti che eseguono le liquidazioni ed i versamenti, ai fini di questa imposta, con periodicità mensile[1] o trimestrale (sia per natura sia per opzione)[2].

Sono, invece, esclusi dal versamento:

  • i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2017;
  • i contribuenti che hanno cessato l’attività o la cesseranno nel 2017, e in ogni caso coloro che l’hanno cessata anteriormente all’1.12.2017, se mensili, ovvero all’1.10.2017 se trimestrali;
  • i contribuenti che hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
  • i contribuenti che pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità Iva con una eccedenza detraibile di imposta;
  • i soggetti che applicano il regime dei minimi (art. 27 commi 1 e 2 D.l. 98/2011);
  • i soggetti che applicano il regime forfetario (art. 1 comma 58 L. 190/2014);
  • i soggetti che sono usciti dal regime dei minimi/forfetari dal 1° gennaio 2017 con applicazione del regime ordinario;
  • i soggetti per i quali l’acconto dovuto è inferiore a € 103,29;
  • i contribuenti che hanno effettuato soltanto operazioni esenti o non imponibili ai fini dell’IVA;
  • le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario (L. 398/91);
  • i contribuenti che esercitano attività di intrattenimento (art. 74, co. 6, D.p.r. 633/72);
  • i contribuenti in regime agricolo di esonero (art. 34, co. 6, D.p.r. 633/72);
  • i soggetti che hanno effettuato operazioni attive solamente nei confronti della P.A. con il meccanismo dello split payment.

 

 

D.2 Quali sono i metodi per calcolare l’acconto Iva ?

 

R.2 L’acconto può essere calcolato secondo tre metodi, tra loro alternativi:

  • il metodo storico;
  • il metodo previsionale;
  • il metodo della liquidazione straordinaria (o intermedia), detto anche

Il contribuente può scegliere il metodo che risulta a lui più favorevole, o di più semplice adozione.

I contribuenti dovranno indicare nella dichiarazione Iva annuale il metodo utilizzata per il calcolo dell’acconto Iva 2017. In particolare nel quadro VH del mod. IVA 2018, oltre a riportare in corrispondenza del rigo VH13 l’importo dell’acconto dovuto (anche se non versato), bisognerà anche indicare nella casella “metodo” il codice:

  • 1, se si è utilizzato il metodo storico;
  • 2, se si è utilizzato il metodo previsionale;
  • 3, se si è utilizzato il metodo analitico;
  • 4, per i soggetti che operano nel settore delle telecomunicazioni, somministrazioni di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti ecc … Tali soggetti, infatti, calcolano l’acconto secondo una determinata metodologia, prevista all’art.1 comma 471 della L. 311/2004. E’ necessario innanzitutto verificare l’ammontare di imposta versata nell’anno solare precedente in quanto se l’Iva supera i 2 milioni di Euro l’acconto è pari al 97% della media dei versamenti eseguiti per i primi 3 trimestri del 2017. Tali soggetti non possono usare né il metodo storico né quello previsionale, mentre potranno utilizzare quello analitico.

 

 

D.3 Come funziona il metodo storico?

 R.3 Il calcolo dell’acconto con il metodo storico è semplice, e per questo risulta essere spesso il metodo preferito dai contribuenti, vista l’estrema facilità di calcolo. Con questo metodo infatti il versamento da effettuare è pari semplicemente all’88% della base di riferimento (saldo a debito) ottenuta da uno o più righi della dichiarazione Iva 2017 presentata per l’anno 2016:

  • VH 12 per i contribuenti mensili (saldo IVA a debito relativo al mese di dicembre 2016);
  • VH 12 per i contribuenti trimestrali per natura (saldo IVA a debito dell’ultimo trimestre 2016);
  • VL38 + VH13 – VL36 per i contribuenti trimestrali per opzione (saldo IVA a debito del 2016).

La base di riferimento per il calcolo si riferisce all’IVA dovuta al lordo  dell’eventuale acconto versato nel mese di dicembre 2016.

  

D.4 Cosa succede se durante l’anno è variata la periodicità di liquidazione?

 

R.4 Se nel 2017, a seguito della variazione del volume d’affari, la cadenza dei versamenti è stata diversa rispetto a quelli del 2016, occorre adottare alcuni correttivi. In particolare:

  • se si è passati dal regime trimestrale (2016) a quello mensile (2017), bisognerà confrontare il dato previsionale del 2017 con quello storico del 2016, dato da:
  • 1/3 del versamento effettuato in dichiarazione annuale Iva 2017, al netto degli interessi (per i contribuenti trimestrali per opzione);
  • ovvero da 1/3 dell’Iva versata per il 4° trimestre 2016, in caso di contribuenti trimestrali per natura.
  • se, al contrario, si è passati dal regime mensile (2016) a quello trimestrale (2017), bisognerà confrontare il dato previsionale del 2017 con lo storico del 2016 dato dall’Iva versata negli ultimi 3 mesi del 2016 (VH10 +VH11 +VH12), al netto dell’eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2016.

 

D.5 Come funziona il metodo previsionale?

 

R.5 Se il contribuente sceglie di calcolare l’acconto utilizzando il metodo previsionale, dovrà procedere ad una stima delle operazioni che verranno effettuate fino alla chiusura del periodo di riferimento; deve quindi conoscere con sufficiente certezza gli importi delle fatture che saranno emesse e ricevute entro la fine dell’anno. Proprio perché si tratta di una stima potrebbe incorrere in errore ed essere sanzionato per carente versamento a titolo di acconto con conseguente applicazione della sanzione ordinaria sugli importi dovuti e non versati .

Nel conteggio si deve tener conto anche dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.

D.6 Come funziona il metodo analitico?

R.6. Il metodo analitico[3] consiste nel calcolare l’acconto dovuto sulla base di una apposita liquidazione dell’imposta che considera le operazioni effettuate[4] fino alla data del 20 dicembre 2017: si tratta di una liquidazione periodica “aggiuntiva”[5] il cui saldo (se a debito) darà la misura dell’acconto dovuto. In questo caso la determinazione è analitica e prevede un versamento pari al 100% dell’imposta risultante a debito in base ad un’apposita liquidazione che tiene conto dell’IVA relativa a:

  • operazioni annotate nel registro IVA delle fatture emesse (o dei corrispettivi) e nel registro IVA degli acquisti nel periodo:
  • 12.2017 – 20.12.2017, per il contribuente mensile;
  • 10.2017 – 20.12.2017, per il contribuente trimestrale;
  • operazioni poste in essere fino al 12.2017, ma non ancora fatturate o registrate.

Va considerato, infine, anche il riporto del saldo a credito (o del debito non superiore a € 25,82) relativo alla liquidazione del periodo precedente (novembre terzo trimestre).

D.7 L’acconto come deve essere poi scomputato?

R.7 Sì. L’importo versato a titolo di acconto Iva 2017 deve essere poi scomputato:

  • dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2017 (16.01.2018), per i contribuenti mensili;
  • dalla liquidazione relativa al quarto trimestre 2017 (scadenza 16.02.2018), per i contribuenti trimestrali per natura;
  • dal saldo relativo all’anno 2017, per i contribuenti trimestrali per opzione (16.03.2018).

A livello contabile ciò si traduce nella rilevazione di un credito verso l’Erario per l’acconto versato, da stornare poi al momento della registrazione della liquidazione di riferimento di cui si è appena detto.

D.8 Come calcolano l’acconto le p.a. e le società soggette a split payment?

R.8 I contribuenti che applicano lo split payment (art. 17-ter DPR 633/72) ai fini del calcolo dell’acconto Iva utilizzano alternativamente il metodo storico, previsionale, analitico, tenendo conto dell’Iva versata all’Erario per effetto dell’applicazione dello split payment.

In particolare[6], in caso di utilizzo del metodo storico, i soggetti che:

  • effettuano il versamento diretto dell’Iva dovuta da split payment, devono effettuare un ulteriore versamento di acconto determinato sulla base dell’Iva da split payment divenuta esigibile nel mese di novembre 2017/terzo trimestre 2017, a seconda che si tratti di contribuenti mensili/trimestrali;
  • computano l’Iva da split payment nelle liquidazioni periodiche, determinano l’acconto in base al calcolo previsto per la categoria di appartenenza (mensile o trimestrale ecc …), aggiungendo l’ammontare dell’Iva divenuta esigibile nel mese di novembre 2017/terzo trimestre 2017.

D.9 E’ dovuto l’acconto in caso di procedure concorsuali?

R.9 Sì. Ai sensi dell’art. 74-bis comma 2 del DPR 633/72, in caso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa, l’acconto è dovuto, salva la possibilità di versare un importo inferiore in base  alle  previsioni del periodo di riferimento.

Si rammenta che, in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, gli adempimenti sono  eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore.

D.10 Come calcolano l’acconto i soggetti che tengono contabilità separate?

R.10 I contribuenti che tengono contabilità separate per opzione ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 633/72, devono effettuare un unico versamento dell’imposta ottenuto dalle risultanze debitorie e creditorie delle distinte liquidazioni periodiche.

Per quanto riguarda invece i contribuenti che tengono contabilità separate per obbligo, l’acconto va commisurato all’importo dovuto in sede di:

  • liquidazione di dicembre 2016 per l’attività mensile;
  • dichiarazione IVA relativa al 2016 (mod. IVA 2017) per l’attività trimestrale.

D.11 Come si calcola l’acconto in caso di operazioni straorinarie?

R.11 In caso di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive si verifica, in  generale, una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti all’operazione (se l’atto non esclude il subentro nel debito/credito Iva).

Pertanto, laddove si sia in presenza di “passaggio” del debito/credito Iva, il beneficiario subentra per “continuità” in tutte le posizioni attive e passive del “dante causa” ivi incluso l’obbligo di versare l’acconto Iva  sulla base della situazione esistente nel 2016.

Resta ferma la possibilità di utilizzare in alternativa il metodo previsionale o analitico.

D.12 Come si versa l’acconto iva?

R.12 L’acconto Iva deve essere versato solo se l’importo è ≥ ad Euro 103,29 e in ogni caso non può mai essere rateizzato.

I contribuenti con liquidazioni trimestrali “per opzione” non devono versare, ai fini dell’acconto, la maggiorazione degli interessi dell’1%, che va applicata solo sui versamenti relativi ai primi 3 trimestri solari e su quelli a conguaglio in sede di dichiarazione annuale[7].

Il versamento dell’acconto Iva deve essere effettuato mediante modello F24, entro il 27 dicembre prossimo[8], esclusivamente con modalità telematiche e quindi:

  • utilizzando il software dell’Agenzia delle Entrate “F24 on line” con addebito sul conto corrente del contribuente;
  • mediante l’applicazione “F24 cumulativo” da parte degli intermediari abilitati al servizio Entratel;
  • mediante sistemi di home banking messi a disposizione dagli istituti di credito o da Poste Italiane spa.

In sede di versamento dell’acconto Iva, nel modello di versamento F24, dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo:

  • 6013 per i contribuenti mensili;
  • 6035 per i contribuenti trimestrali;

e dovrà essere indicato, come periodo di riferimento, l’anno 2017.

L’importo dell’acconto Iva, in sede di presentazione del modello F24, può essere compensato con altre imposte o contributi a credito.

 

Si ricorda che il modello F24 a zero, in quanto integralmente compensato con altre imposte o contributi a credito, deve essere ugualmente presentato.

D.13 Cosa succede in caso di mancato pagamento?

R.13 Il mancato o carente versamento dell’acconto Iva comporta l’applicazione della sanzione ordinaria del 30% sulle somme non versate.

E’ tuttavia possibile ricorrere al ravvedimento operoso per regolarizzare queste violazioni.

In aggiunta all’imposta dovuta dovranno, quindi, essere versati:

  • gli interessi calcolati al tasso legale dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;
  • applicando la sanzione ridotta nelle seguenti misure:
  • dallo 0,1% all’ 1,4% se il pagamento è eseguito entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che va applicato lo 0,1% per ogni giorno di ritardo;
  • 1,5% se il pagamento è eseguito tra 15 e 30 giorni dalla scadenza;
  • 1,67% se il pagamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza;
  • 3,75% entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione (per l’acconto IVA 2017, quindi, entro il 30.04.2018).

Nel modello F24 gli interessi saranno indicati con il codice tributo 1991 mentre la sanzione sarà contraddistinta dal codice 8904.

 

Casi   risolti

 

 C.1.  metodo storico – contribuente mensile

 S.1 Un contribuente mensile provvede a calcolare l’acconto dovuto con il metodo storico. La dichiarazione Iva presentata per l’anno 2016 evidenzia, al rigo VH 12 (debiti per il mese di Dicembre 2016) l’importo di Euro 9.392,00.

L’acconto da versare entro il 27/12/2017 sarà quindi il seguente: Euro (9.392,00 x  88%) = Euro 8.264,9

C.2.  metodo storico – contribuente trimestrale per opzione S.2 Un contribuente trimestrale provvede a calcolare l’acconto dovuto con il metodo storico.

I righi della dichiarazione Iva 2017, relativa all’anno 2016, da utilizzare per il calcolo sono i seguenti:

Rigo VL  38 (Totale Iva dovuta): Euro 7.272,00

Rigo VL  36 (Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale): Euro 72,00

Rigo VH 13 (Acconto dovuto): Euro 2.320,00

L’acconto dovuto sarà calcolato utilizzando la formula: (VL 38 – VL36 + VH13) x 88% = Euro (7.272,00 – 72,00 + 2.320,00) x 88% = Euro 8.377,60.

C.3.  metodo storico – contribuente trimestrale per natura S.3 Un contribuente trimestrale per natura provvede a calcolare l’acconto dovuto con il metodo storico.

La dichiarazione Iva presentata per l’anno 2016 evidenzia, al rigo VH 12 (debiti per l’ultimo trimestre 2016) l’importo di Euro 6.000,00.

L’acconto da versare entro il 27/12/2017 sarà quindi il seguente: Euro (6.000 x  88%) = Euro 5.280,00

 

 

 

Le risoluzioni dell’agenzia delle entrate

Risoluzione n. 148/E del 6 Dicembre 2017

 

L’Agenzia istituisce la causale contributo (FAST) per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo per i Dipendenti da Aziende del Settore Turismo “FAST”.

 

 

I comunicati dell’agenzia delle entrate

Comunicato del 2 Dicembre 2017

 

L’Agenzia comunica che è disponibile, presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati ed utilizzabile presso gli uffici provinciali – territorio dell’Agenzia delle entrate – “la marca servizi”, il nuovo contrassegno adesivo per il pagamento dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie. La “marca servizi”, che ha la stessa funzione della tradizionale marca da bollo, deve essere applicata sui modelli di richiesta e sulle domande di volture. Per consentire ai cittadini e agli operatori professionali di acquisire gradualmente la necessaria familiarità con i nuovi sistemi di pagamento, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2017 sarà comunque ancora possibile pagare utilizzando denaro contante (e titoli al portatore).

 

Comunicato del 6 Dicembre 2017

 

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione mette a disposizione il nuovo modello per rottamare le cartelle, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 284 del 5 dicembre 2017) della legge n. 172/2017, di conversione con modifiche del decreto legge 148/2017.

 

 

 

SCADENZARIO

Lo scadenzario dal 07.12.2017 AL 22.12.2017

 

Venerdì 15 Dicembre 2017 Registrazione delle operazioni effettuate nel mese solare precedente dai soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati.

 

Venerdì 15 Dicembre 2017 Annotazione dell’ammontare dei corrispettivi percepiti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche nell’esercizio di attività commerciali con riferimento al mese precedente.

 

Venerdì 15 Dicembre 2017 Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti
Lunedì 18 Dicembre 2017 Versamento del saldo IMU 2017 da parte dei proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su beni immobili per i quali l’IMU è dovuta.

 

Lunedì 18 Dicembre 2017 Versamento del saldo TASI 2017 da parte dei Possessori o detentori di fabbricati (compresa l’abitazione principale di lusso) e di aree edificabili.

 

Lunedì 18 Dicembre 2017 Termine per il versamento dell’IVA dovuta per il mese precedente per i contribuenti IVA mensili.

 

Lunedì 18 Dicembre 2017 Termine per il versamento dell’IVA dovuta per il secondo mese precedente per i contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità a terzi optando per il regime previsto dall’art. 1, comma 3, DPR 100/98.

 

Lunedì 18 Dicembre 2017 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente

 

Lunedì 18 Dicembre 2017 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente.

 

Lunedì 18 Dicembre 2017 Termine per il versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposti nel mese precedente.

 

Lunedì 18 Dicembre 2017 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente.

 

Lunedì 18 Dicembre 2017 Termine per il versamento dell’addizionale regionale e comunale all’IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente.

 

Lunedì 18 Dicembre 2017 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente.

 

Lunedì 18 Dicembre 2017 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia o di collaborazione a progetto corrisposti nel mese precedente.

 

Lunedì 18 Dicembre 2017 Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente, in relazione ai contratti di locazione breve (art. 4 commi 1 e 3 del D.l. 50/2017).

 

Lunedì 18 Dicembre 2017 Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e

ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 novembre 2017 (ravvedimento).

 

Martedì 20 Dicembre 2017 Versamento da parte delle imprese di assicurazione dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Novembre 2016 nonché gli eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Ottobre 2017.

 

Martedì 20 Dicembre 2017 Versamento da parte dei condomini delle ritenute operate sui corrispettivi pagati nel periodo giugno-novembre 2017 per prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere e di servizi effettuate nell’esercizio d’impresa il cui importo non abbia raggiungo la soglia di 500 Euro al 30.11.2017.

 

[1] Ex art. 1 del D.p.r. 100/98.

[2] Ex art. 7 del D.p.r. 542/99 e art. 74, co. 4, D.p.r. 633/72.

[3] Introdotto dal 1993, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia della Ce del 20.10.1993.

[4] Quindi si deve tener conto non solo dell’imposta riguardante le operazioni registrate nel periodo considerato, ma anche di quelle per cui si sono verificati i presupposti che determinano il momento impositivo (consegna, spedizione, pagamento dei corrispettivi, emissione di fattura ecc …).

[5] La liquidazione straordinaria, effettuata mediante l’applicazione del metodo alternativo, deve essere annotata sui registri Iva.

[6] Si veda la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 07.11.2017.

[7] Circolare n. 40/1993.

[8] Ex art. 6 comma 2 della L. 405/90.